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SENTENZE
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO SENTENZA n. 98/2017
In ordine al diritto alla ripetizione di somme annotate in conto corrente non può, poi, ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta con indicazione, quale dies a quo, del giorno in cui ogni singola annotazione passiva per il correntista è stata effettuata.
trattandosi di debito di valuta, devono poi riconoscersi, come richiesto dall’attore, a norma dell’art. 1224, primo comma c.c. gli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale all’effettivo soddisfo – dovendosi presumere, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la buona fede dell’istituto di credito convenuto, tenuto conto, in mancanza di contrarie allegazioni e prove da parte dell’attrice, della consolidata prassi bancaria previgente e dei ripetuti mutamenti normativi e giurisprudenziali in materia – oltre, in via presuntiva ed in assenza di prova contraria da parte della convenuta, agli interessi a titolo di maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c., calcolati, per lo stesso periodo, in misura della eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno (v. Cass. sez. un. n. 19499/2008: “Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno”).
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Corte di Cassazione, Prima Sezione, n. 3170 del 7.02.2017
Corte di Cassazione, Prima Sezione, n. 3170 del 7.02.2017 - Rel. Dott. Maria ACIERNO - Presidente Dott. Maria Cristina GIANCOLA
L'art. 43 della legge fallimentare ha natura innovativa e non si applica alle dichiarazioni di fallimento intervenute prima della sua entrata in vigore (16/7/2006 ). Ne consegue che ai fini della tempestività della riassunzione si applica l'art. 300 cod. proc, civ, ed il termine decorre dalla dichiarazione in udienza del procuratore costituito.
Conto corrente di corrispondenza - prescrizione - decorrenza operazioni solutorie -
La prescrizione in ordine all'indebito solutorio non può che iniziare a decorrere da quando esso si è verificato e cioè non oltre dieci anni prima dalla chiusura del conto, come evidenziato nella massima ufficiale della sentenza delle S.U. n. 24418 del 2010 e da ultimo da Cass. n. 10713 del 2016.
Conto corrente di corrispondenza - anatocismo - onere della prova sull’esistenza della simmetricità cronologica della cadenza degli interessi passivi ed attivi dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 -
E’ onere della banca allegare o provare l'esistenza della pattuizione relativa alla simmetricità cronologica della cadenza degli interessi passivi ed attivi dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 dovendo in difetto escludersi l'applicazione della capitalizzazione trimestrale/annuale degli interessi attivi a partire dal 1/7/2000.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce
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Corte d’Appello di Lecce Sezione seconda Civile, Dott.ssa Cinzia Mondatore, sentenza n. 1103 del 14
L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente della banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati , ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, e ciò perché in tale ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, mentre il pagamento che può dar vita ad una pretesa risarcitoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale a favore dell’accipiens (c.d. versamento a carattere solutorio).
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Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017
La natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti deve essere specificata da chi eccepisce la prescrizione, ossia nel caso di specie la banca convenuta era onerata, nel sollevare l’eccezione, di indicare e distinguere i versamenti di natura solutoria da quelli aventi natura ripristinatoria. In mancanza di allegazione e prova in ordine all’esistenza di versamenti solutori, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, perché i versamenti vanno considerati ripristinatori. Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017;
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Trib. di Fermo sez. Civile Sent. n, 835/2016
Quest’ultima Sentenza del Tribunale di Fermo, pubblicata il 12 dicembre 2016 in materia di aperture di credito in conto corrente, appare particolarmente interessante ed attuale per quanto concerne la tematica degli oneri economici “caricati” dalle banche in maniera illegittima: ci si riferisce agli interessi ultralegali, agli interessi anatocistici, alle commissioni di massimo scoperto ed agli interessi usurari. Infatti, il Tribunale di Fermo ha confermato: 1) la nullità degli interessi ultralegali demandati alla c.d. clausola “uso piazza”; 2) quanto alle c.m.s., detto onere non è dovuto se non specificato nei contratti, anche in termini di definizione, criterio e base di calcolo; 3) sugli interessi anatocistici ha statuito l’illegittimità assoluta degli stessi per il periodo ante 2000 (anche con capitalizzazione annuale), e pure per il periodo post 2000, se non oggetto di espressa pattuizione tra le parti in termini di pari periodicità; 4) sull’usura, ha confermato che il Giudice deve applicare in ogni caso l’art.644 c.p. che ricomprende nel calcolo del TEG ai fini del confronto con i tassi soglia, ogni remunerazione e commissione percepita dalla banca, con la sola esclusione delle imposte e tasse collegate all’erogazione del credito, disattendo se difformi le eventuali istruzioni di Bank’Italia. Applicando alla fattispecie concreta detti principi il Giudice ha accolto pienamente le domande di un imprenditore che si era rivolto all’ADUSBEF, pronunciando a proprio favore una sentenza di condanna avverso la Banca (M.P.S.) superiore ad € 265.000, oltre interessi legali.
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Corte d’Appello di Palermo, Pres. Cons. Filippo PICONE, Sentenza n. 2233/2016 pubbl. il 30/11/2016 R
La sentenza della Corte d’Appello di Palermo, rifacendosi alla migliore giurisprudenza della S.C., fa propri i pacifici principi che ultimamente da qualche sentenza appaiono scalfiti: purtroppo la Magistratura dovrebbe tenersi fuori dalle mode politiche dei vari momenti ed applicare le norme non pensando al salvataggio di un ceto bancario che giornalmente si guadagna le prime pagine dei giornali con scandali puntualmente pagati dai cittadini consumatori.
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TRIBUNALE DI CATANZARO, SECONDA SEZIONE CIVILE, Dott. ssa Wanda Romanò - Presidente rel., ORDINANZA
TRIBUNALE DI CATANZARO, SECONDA SEZIONE CIVILE, Dott. ssa Wanda Romanò - Presidente rel., ORDINANZA (su reclamo opp. es. immob.) del 19/12/2016 RG 4171/2016 adusbef@studiotanza.it
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DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA
MANIPOLAZIONE EURIBOR: LA SENTENZA INTEGRALE TRADOTTA IN ITALIANO A CURA DI ADUSBEF
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Corte d'Appello di Torino sent. 941/2016 del 06.06.2016
Rapporto di conto corrente
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Trib Ord. di Pisa Sent del 23.06.2016
Cancellazione Centrale Rischi
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