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DOCUMENTI |
SENTENZE
Tribunale di Bari, Pres. Sez. IV, Dott. Nicola Magaletti, Sent. n. 5368 del 29 novembre 2017
Contratto di conto corrente con apertura di credito - Mancanza del contratto - Mancanza di alcuni estratti conti - Potere CTU- Raccordo -
Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza e dell'Avv. Donatella Cazzato del Foro di Lecce
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Tribunale di Bari Sentenza n. 5002 del 2017, pubblicata il 30/10/2017
PATTUIZIONE DI INTERESSI ULTRALEGALI;COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO; PRESCRIZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE;SULLA NATURA DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO.
Avv. Massimo Melpignano
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Sentenza 25 maggio 2016 emessa dal Tribunale di Pordenone – Giudice dott.ssa Maria Paola Costa
SENTENZA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
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Corte d’Appello di Roma n. 5706, Pres. rel. Edoardo COFANO, pubblicata l’11 settembre 2017
Prescrizione, onere della prova
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Cassazione sentenza n° 20933 del 7-9-2017
Cassazione: Adusbef vince nuovamente sulla prescrizione. Corte di Cassazione, sez. VI,1, Pres. Consigliere Massimo Dogliotti, Rel. Consigliere Magda Cristiano, con la sentenza n° 20933 del 7-9-2017, ha accolto il motivo d’impugnazione avanzato dal difensore dell’Adusbef secondo il quale l’eccezione di, prescrizione avanzata dall’istituto di credito era formulata in maniera generica e senza l’indicazione delle operazioni aventi natura solutoria, erroneamente applicando, la Corte d’Appello di Lecce, il principio del c.d. “overruling” enunciato da Cassazione Sezioni Unite n° 15144/2011 esclusivamente limitato al mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di interpretazione di norme processuali, ad una fattispecie in cui venivano in rilievo norme di diritto processuale. La Corte ha avuto modo di ribadire come, a partire dalla sentenza n° 24418 del 3-12-2010 resa dalle Sezioni Unite - a beneficio di un socio di Adusbef - si è costantemente affermato come l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista, dalla chiusura del rapporto. Nel caso in esame, la natura ripristinatoria delle rimesse è solo presunta dovendo la banca, parte che eccepisce la prescrizione, allegare e provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria, con la conseguenza che a fronte della formulazione generica della eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto, in data anteriore al decennio, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri da parte della banca, essendo la prescrizione una eccezione in senso stretto e, dunque, non può l’Ufficio aiutare la banca individuando i versamenti solutori, o dando mandato ad un CTU di farlo in sostituzione alla carente difesa bancaria. Inoltre la Corte ha ritenuto che la banca debba pagare anche gli interessi creditori maturati nel corso del rapporto, seppur domandati solo nel corpo dell’atto di citazione.
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Sentenza n. 491 del 2017 Tribunale di Pisa
Mutuo, opposizione a precetto, accoglimento
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Tribunale di Novara, Dr.ssa Maria Teresa Latella, Sentenza n. 294 del 21 aprile 2017
Prescrizione, natura solutoria delle rimesse in conto corrente, mancata contestazione degli estratti conto, distribuzione degli oneri probatori, Commissione di massimo scoperto
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Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
In relazione ai contratti di conto corrente, rilevata la nullità della pattuizione non scritta - forma necessaria a pena di nullità (1284 c.c, 117 TUB) - delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto, agli interessi, alle spese ed alle valute da applicare, i saldi dei conti correnti in discussione vanno rideterminati depurati dalle spese, capitalizzazione, commissioni e valute non pattuite. Riguardo agli interessi, questi vanno considerati nella misura legale, ex art. 1284 c.c., in quanto rapporti di conto corrente stipulati prima del 9.7.1992 o di cui non vi è prova certa della stipulazione solo in data successiva (mancando il contratto). Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Inoltre, anche per detto rapporto, il saldo andrà depurato da c.m.s., spese e valute, non risultando una puntuale pattuizione scritta delle predette condizioni economiche. Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Né le nullità sopra rilevate possono ritenersi sanate dall’approvazione tacita degli estratti conto, in quanto l’approvazione dell’estratto conto concerne solo la realtà materiale ivi rappresentata e non già la validità del titolo giuridico sottostante alle partite di credito e debito che dal conto derivano. Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Si ritiene, inoltre, che detta ricognizione correttiva in ordine alla nullità delle clausole anatocistiche, in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all’art.1283 c.c., ha una portata retroattiva non potendo la validità di dette clausole avere come fonte esclusiva una precedente giurisprudenza sul punto non condivisibile. Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
il saldo debitorio, dovendosi escludere qualsiasi ultrattività della clausola di capitalizzazione trimestrale, si risolve in un semplice debito di valuta soggetto alla disciplina tipica delle obbligazioni pecuniarie. Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Inoltre, il pagamento degli interessi anatocistici da parte del cliente, a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non può nemmeno considerarsi adempimento di una obbligazione naturale. Infatti, nel caso di specie, non vi sono i presupposti per l’applicazione della soluti retentio, che riguarda la prestazione spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali e sociali ai quali il soggetto si sente vincolato, in quanto, per come detto, il pagamento da parte del cliente degli interessi anatocistici alle banche era espressione solamente di un mero adeguamento, nel tempo, all’inserimento della clausola impositiva degli interessi anatocistici in questione, poiché compresa in moduli predisposti dall’istituto di credito ed insuscettibile di negoziazione individuale, la cui sottoscrizione costituiva presupposto indefettibile per accedere al servizio bancario desiderato. Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Va rilevata, poi, come anche in questo caso deve ritenersi l’irrilevanza della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto trasmessi dalla Banca al cliente, in quanto detta mancata contestazione rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto. Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Nel caso di specie, trattandosi di contratto di conto corrente antecedente al 2000 e non essendovi prova, successivamente all’emissione della suddetta delibera CICR, di una comunicazione al cliente da parte della banca circa il sostanziale mutamento (ai fini dell’adeguamento contrattuale alla delibera CICR) della pattuizione contrattuale relativa alla disciplina della capitalizzazione degli interessi, si ritiene che detta capitalizzazione non sia applicabile al rapporto di conto corrente in oggetto anche successivamente all’anno 2000. Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Infatti, come emerge sin dal primo elaborato peritale, le competenze maturate su detto conto erano girocontate sul conto 25517 (di cui si è già detto circa la depurazione del saldo) e, pertanto, il saldo negativo di detto conto riguarda solo la sorte capitale. Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX, dott. Alfredo Landi, sentenza n. 7416 del 13/04/2017
Al riguardo, va rilevato che si ritiene far decorrere gli interessi dalla domanda ex art.2033c.c., dovendo considerare che entrambe le parti erano consapevoli della nullità di pattuizioni non sc
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Tribunale di Verona - sentenza n. 687 del 25 marzo 2017
L'attrice ha chiesto al Tribunale, nella persona del Giudice Unico Massimo VACCARI, la dichiarazione di nullità del contratto quadro, nonché l'inadempimento della convenuta ad una serie di obblighi comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario, ed in particolare: 1) la violazione dell'obbligo di agire con perizia e diligenza poiché il prezzo di acquisto dei titoli era stato non congruo e artatamente sopravvalutato; 2) l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche dal comunicato della Consob n.9019104 del 2 marzo 2009, e di quello sulla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovata la convenuta nel vendere azioni proprie e di quello sul rischio del c.d. bail in, che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 2016; 3) la mancata valutazione della adeguatezza e appropriatezza delle due operazioni, avuto riguardo agli obiettivi di investimento che essa attrice aveva avuto, in contrasto con il regolamento Consob 16190/2007; 4) la violazione dell'art. 49 del regolamento Consob 16190/2007 in punto di prontezza e rispetto dell'ordine temporale nella esecuzione degli ordini di vendita. La causa è iniziata con la prima udienza il 7 aprile del 2016 e l’ultima udienza si è tenuta il 20 dicembre 2016; a marzo 2017, cioè dopo solo 11 mesi, si è già conclusa con la sentenza n. 687 del 25 marzo 2017 che ha visto l’associata ADUSBEF, presieduta dal Sen. Elio LANNUTTI, vittoriosa ! Infatti, il Tribunale, così ha concluso: “Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro e degli atti conseguenti avanzata dall'attrice; in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall’ attrice condanna la convenuta a corrispondere alla prima la somma di euro 39.638,05, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme di euro 30.051,25 e su quella di Euro 9.586,80 dalle date, rispettivamente, del 23 ottobre 2009 e del 7 ottobre 2010 a quella di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi sulle somme predette dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo; condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio ...”.
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CdA dell’Aquila sentenza non definitiva n. 164/2016 del 10.02.2016 e sentenza definitiva n. 333/2017
Corte di Appello dell’Aquila sentenza non definitiva n. 164/2016 del 10.02.2016 e sentenza definitiva n. 333/2017 del 07.03.2017
Con la sentenza non definitiva n. 164/2016 del 10.02.2016, la Corte di Appello dell’Aquila ripercorre le problematiche inerenti i rapporti di conto corrente bancario, accogliendo gli sviluppi giurisprudenziali oramai consolidati. Sicuramente di maggior pregio è la sentenza definitiva n. 333/2017 del 07.03.2017, con la quale la Corte di Appello, in ordine all’onere della prova, sia allinea a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 25 marzo – 6 maggio 2015, n. 9127 Presidente Rordorf – Relatore Ragonesi, statuendo che: “è consapevole la Corte che, in siffatta ipotesi, difettando gli estratti conti relativi alla prima parte del rapporto, della cui produzione era pacificamente onerata la Banca, attrice in senso sostanziale, la giurisprudenza afferma orami unanimamente che, in mancanza degli estratti conto integrali, il ricalcolo vada effettuato azzerando il saldo del primo estratto conto disponibile” . Il passaggio motivazionale più illuminante del ragionamento logico-giuridico è quello in cui si afferma che: “Ritiene la Corte che in un caso come quello in esame, in cui l’applicazione del saldo zero avvantaggia in modo evidente la Banca creditrice che è venuta meno all’onere della prove di produrre la documentazione attestante gli elementi costituitivi del proprio credito e in cui invece si è in presenza di una rielaborazione prodotta dalla parte ma proveniente da un organismo consociativo (ADUSBEF) che è stata avallata dal CTU come sostanzialmente corretta, in quanto effettuata evidentemente sulla base degli originali completi, tanto da consentire di ricostruire il periodo inziale del rapporto che la Banca non ha documentato, in modo più che attendibile, con un saldo inziale, al 1 luglio 1995, di euro 69.266,13 a credito del cliente, debba essere preferita questa seconda opzione, con un saldo finale attivo di euro 109.623,76”. Pertanto, è evidente, da parte della Corte di Appello una sensibilità nell’applicazione o meno del cd. saldo zero: la Corte, infatti, alla luce della circostanza che la Banca, parte sostanziale in un giudizio di opposizione a D.I., non abbia prodotto la documentazione attestante il proprio diritto di credito, ritiene di dover preferire la ricostruzione del CTU più favorevole per il correntista.
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Conti correnti e anatocismo Mutui e finanziamenti Swap e prodotti finanziari Usura Rassegna stampa Altro C.N.C.U. SENTENZE Rassegna stampa Web
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