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07 aprile 2020

Consumatori dell’energia elettrica sul piede di guerra contro le aziende fornitrici di energia:

Consumatori dell’energia elettrica sul piede di guerra contro le aziende fornitrici di energia: modulo rimborso bonario ed eventuale giudizio presso i Giudici di Pace/Tribunali.


 La Commissione Europea ha ravvisato un’incompatibilità tra la norma europea e quella italiana in merito all’applicazione delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica (pari a: da 9,3 a 11,4 €/MWh per consumi sino a 200.000 kWh/mese, per un importo massimo annuo di circa € 25.000,00 per ciascun contatore). A seguito della pronuncia l’Italia ha dovuto abolire, con decorrenza 1/1/2012, dette addizionali provinciali.


L’addizionale provinciale sull’energia elettrica non doveva essere pagata poiché la norma nazionale che l’aveva introdotta per alimentare il gettito degli enti locali era in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE e gli importi pagati dai consumatori finali ai diversi fornitori nazionali sono stati indebitamente pagati e ciascuno degli utenti ha ora diritto di ottenere il rimborso.


Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015 ha, altresì, evidenziato che la possibilità di esercitare il rimborso decorre dalla data in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo, circostanza che, nel caso in esame, coincide con la data di pubblicazione della pronuncia di legittimità che ha riconosciuto l’incompatibilità dell’addizione provinciale con la Direttiva 2008/118/CE.


Pertanto, per le utenze non domestiche, chiunque abbia pagato l’accisa e la relativa Iva, negli anni 2010 e 2011 ha diritto al rimborso; prima no perché ormai è caduto tutto in prescrizione e dopo neanche perché l’accisa è stata abrogata in seguito alle sentenze italiane (CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza del 23/10/2019, n. 27101; Sentenza del 23 ottobre 2019, n. 27099) ed europea (CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, Sentenza 20 novembre 2019, n. C-400/18).


Le aziende fornitrici di energia che hanno richiesto l’indebito pagamento devono restituire le somme delle accise e della relativa IVA per poi rivalersi nei confronti dell’erario, in altre parole la restituzione delle somme indebitamente richieste farà nascere il credito dell’Enel o di qualsiasi altro gestore nei confronti dell’erario: ma intanto sia l’Enel che gli altri devono restituire i soldi (magari riaddebitando il maltolto in bolletta), in quanto loro li hanno incassati, seppur per conto dell’erario, e loro li debbono restituire.


In particolare la Corte di Cassazione, nelle sentenze evidenziate, ha rammentato e stabilito i seguenti principi di diritto:



  1. il fornitore è unicamente tenuto al pagamento delle accise e delle addizionali, ma lo stesso può addebitare completamente le accise pagate al consumatore finale (all’ art. 56, Testo unico Accise, è specificato, inoltre, che le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali”).

  2. Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica devono essere erogate dal fornitore, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale. Il diritto al rimborso incombe esclusivamente sul fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria:

  3. a) nel caso in cui non abbia addebitato l’imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento del tributo;

  4. b) nel caso in cui l’imposta sia stata addebitata al consumatore finale e che quest’ultimo abbia esercitato con successo nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

  5. Nel caso in cui al consumatore finale di una fornitura elettrica siano state addebitate le imposte addizionali, lo stesso può esperire in sede civilistica l’ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio (fornitore), salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria nel momento in cui l’azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli onerosa (cfr. nell’ipotesi di fallimento del fornitore).

  6. L’utente consumatore si trova in una posizione avvantaggiata, poiché può beneficiare di un termine di prescrizione ordinario (10 anni) per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più esteso di quello di decadenza assegnato al fornitore per il rimborso.


Una volta esercitata con successo da parte del consumatore finale l’azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest’ultimo che ha 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell’Erario, attribuendo, quindi, l’azione di rimborso al fornitore che abbia trasferito l’imposta sul consumatore al termine dell’azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti.


 


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